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CONSULENZA DIRITTO TURISTICO
La
nostra agenzia si occupa di controversie extragiudiziali, per disservizi
subiti nel corso di viaggi o soggiorni in Italia ovvero
all'estero.
L'esperienza
maturata nel settore e la collaborazione con affermati studi legali,
ci
consentono di valutare i disagi subiti nel corso delle vostre vacanze e
concordare, con tour operator e compagnie aeree, le richieste di indennizzo.
Inviate alla nostra e-mail le
vostre richieste, avendo cura di esporre in modo oggettivo e dettagliato
il disservizio da voi subito nel corso del
viaggio.
IzzodottIvano@pleasureland.it
Di seguito è riportata la Nuova
Carta dei Diritti del Passeggero approvata dalla Unione Europea
|
Carta dei Diritti
del Passeggero
fonte: Enac
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"L' Unione Europea ha posto come
una delle sue priorità l'affermazione dei diritti dei
passeggeri, il loro rafforzamento e la loro attiva
conoscenza. Ha quindi rivolto il proprio invito a
tutti i Paesi aderenti alla Comunità affinché
attivino una capillare informazione sulle prerogative
e sulle regole, il cui rispetto si pone quale elemento
cardine nel percorso verso elevati livelli di qualità
del servizio nel trasporto aereo."
Loyola De Palacio
Vice Presidente della Commissione Europea
"La tutela dei viaggiatori, ed il rispetto dei
diritti garantiti dalle normative comunitarie e
nazionali, rappresentano un obiettivo primario per
l'Amministrazione dei Trasporti e per l'Enac, ente
regolatore del trasporto aereo.
La Carta dei Diritti del Passeggero intende costituire
un passo determinante in questa direzione, in piena
sintonia con l'invito della Commissione Europea ad una
tempestiva ed estesa opera di informazione."
Pier Luigi Bersani
Ministro Italiano dei Trasporti e della Navigazione
CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO
Prima edizione
IL BIGLIETTO AEREO costituisce prova della conclusione
del contratto di trasporto; quest’ultimo è
regolato, oltre che dalla disciplina normativa
generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT)
che il passeggero deve poter consultare nelle agenzie
di viaggio, nelle agenzie delle compagnie aeree e
presso i banchi delle compagnie aeree in aeroporto. Un
estratto delle CGT è riportato in allegato al
biglietto ed assume generalmente la dizione di
"Condizioni di contratto".
LA PRENOTAZIONE DEL VOLO
Dove si effettua:
- nelle agenzie di viaggio
- nelle agenzie e filiali di compagnia aerea
- telefonicamente presso la compagnia aerea o presso
l’agenzia di viaggio
- via Internet, ove previsto dalle singole compagnie
aeree
Il passeggero ha il diritto di ricevere dalla
compagnia aerea o dal suo rappresentante informazioni
su:
- compagnia aerea che effettivamente svolgerà il
collegamento
- tipo di aeromobile
- orari dei voli e tariffe con relative regole
- modalità di assistenza per i passeggeri disabili e
per i minori non accompagnati
- comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R."-
Passenger Name Record)
Se prenota in agenzia di viaggio il passeggero può
richiedere le videate del sistema di prenotazione
computerizzato (CRS), al fine di prendere visione di
tutte le compagnie che effettuano la tratta prescelta,
direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di
tutte le tariffe da esse applicate con relative
regole.
La prenotazione diventa definitiva solo con
l'emissione del biglietto.
Il contratto di trasporto si perfeziona con
L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO, da effettuarsi entro i
termini indicati all'atto della prenotazione. Il
passeggero ha il diritto di essere informato dalla
compagnia aerea o dal suo rappresentante sulle norme
che regolano il trasporto.
In caso di acquisto del biglietto elettronico (sistema
di acquisto per via elettronica, anziché con il
normale biglietto, pagabile mediante carta di credito,
e successivo ritiro della carta d'imbarco direttamente
all'accesso in aereo) il passeggero ha il diritto di
ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta
del viaggio (Itinerary Receipt) con i dati relativi al
passeggero, al volo e con le stesse informazioni
contenute nel biglietto aereo tradizionale.
COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO IN CASO DI
SOVRAPRENOTAZIONE NEI VOLI DI LINEA (OVERBOOKING)
REGOLAMENTO COMUNITARIO 295/91
Nel caso in cui al passeggero in partenza da un
aeroporto comunitario venga negato l’imbarco a causa
di una sovraprenotazione operata dalla compagnia
aerea, nonostante egli sia in possesso di regolare
biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia
presentato nei tempi previsti per l’accettazione,
egli ha il diritto di scegliere tra:
1. Rimborso senza penali dell’intero costo del
biglietto per la parte del viaggio non effettuata
2. Volo alternativo quanto prima possibile fino alla
destinazione finale
3. Volo alternativo ad una data successiva a lui più
conveniente
Nel caso in cui al passeggero, su un volo
sovraprenotato, venga offerta la possibilità di
viaggiare in una classe inferiore a quella per la
quale ha pagato il biglietto, egli ha il diritto ad un
rimborso della differenza di prezzo.
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il
dovere di pagare immediatamente, dopo il negato
imbarco e senza che il passeggero lo richieda:
• per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit.
290.440). Nel caso in cui la compagnia offra un volo
alternativo che permetta al passeggero di arrivare a
destinazione non oltre due ore dopo l’orario di
arrivo del volo programmato, tale compensazione può
essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220)
• per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit.
580.880). Nel caso in cui la compagnia offra un volo
alternativo che permetta al passeggero di arrivare a
destinazione non oltre quattro ore dopo l’orario di
arrivo del volo programmato, tale compensazione può
essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440)
La compensazione verrà pagata in contanti o,
d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio
e/o altri servizi.
La misura della compensazione potrà essere limitata
al prezzo del biglietto corrispondente alla
destinazione finale.
In aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà
assicurare, a titolo gratuito, in favore di coloro ai
quali sia stato negato l’imbarco:
1. una telefonata, o telex o fax al luogo di
destinazione
2. pasti e consumazioni in congrua relazione
all’attesa del volo alternativo
3. nel caso in cui siano necessari uno o più
pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio
tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare
la compensazione all’organizzatore che a sua volta
compenserà il passeggero, nei confronti del quale è
responsabile per l’adempimento del contratto.
RITARDATA PARTENZA E CANCELLAZIONE DEL VOLO
Il passeggero deve ricevere informazioni dalla
compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il
soggetto che fornisce l’assistenza passeggeri, sul
ritardo e sulle sue cause contestualmente alla
conoscenza delle stesse da parte degli organismi
preposti e comunque entro la prevista ora d’imbarco.
Successivamente le informazioni saranno fornite almeno
ogni 30 minuti.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha il
diritto di richiedere la risoluzione del contratto e
quindi di ottenere il rimborso per la parte non usata
del biglietto, salvo ulteriori azioni risarcitorie in
caso di imputabilità della cancellazione al vettore.
In alternativa il passeggero ha titolo a raggiungere
la destinazione finale comunque con mezzo aereo,
compresa l’utilizzazione di voli operati da altri
vettori, seppure in data successiva e comunque non
oltre la validità del titolo di viaggio. Tale
opportunità è nella disponibilità del passeggero,
che in ogni caso deve essere assistito dalla compagnia
così da ridurre al massimo il disagio subito.
Qualora la causa della ritardata partenza, anche per
la riprotezione di passeggeri di voli cancellati, sia
imputabile alla compagnia aerea, il passeggero avrà
diritto a:
• una telefonata, o telex o fax al luogo di
destinazione
• pasti e consumazioni in congrua relazione
all’attesa del volo
• adeguata sistemazione in albergo
VIAGGIO TUTTO COMPRESO
Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla
combinazione di almeno due dei seguenti elementi:
"volo aereo", "alloggio",
"altri servizi", e comprendente almeno una
notte (Direttiva 90/314/CEE e Decreto Legislativo n.
111 del 17.3.1995), sarà l’organizzatore con il
quale il passeggero ha stipulato il contratto ad
assicurare al passeggero stesso ogni tipo di
assistenza
Per questa tipologia di viaggi il passeggero ha il
diritto di sapere che:
• deve ricevere dall’organizzatore precise
informazioni sul viaggio
• l’opuscolo informativo deve indicare in modo
chiaro, tra le altre cose, la destinazione,
l’itinerario, la sistemazione alberghiera, i pasti,
il prezzo, nonché informazioni generali in materia di
documenti di espatrio e visto d'ingresso
• le informazioni contenute nell’opuscolo sono
vincolanti per l’organizzatore
• il passeggero deve ricevere una copia del
contratto di vendita con il timbro o la firma
dell’organizzatore
• il passeggero ha il diritto di trasferire la
propria prenotazione ad un’altra persona dandone
notizia all’organizzatore entro e non oltre 4 giorni
lavorativi prima della partenza
• il prezzo pattuito non può essere variato a meno
che ciò non sia espressamente previsto dal contratto.
In tal caso l’eventuale aumento comunque non può
superare il 10% del prezzo originario e non può aver
luogo nei 20 giorni che precedono la partenza
• prima della partenza, nei casi di recesso previsti
dal contratto o per la cancellazione del pacchetto non
per colpa del passeggero, questi ha il diritto di
scegliere un altro pacchetto turistico equivalente
(stesso importo riportato nel catalogo) o di qualità
superiore senza supplemento di prezzo. Nel caso in cui
il pacchetto sostitutivo fosse di qualità inferiore,
il passeggero ha titolo al rimborso della differenza
L’organizzatore è responsabile per qualsiasi
inosservanza dei termini contrattuali, pertanto
qualsiasi azione dovrà intraprendersi nei confronti
dell’organizzatore stesso.
Il passeggero può sporgere reclamo mediante
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all’organizzatore entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del rientro.
RESPONSABILITA’ RELATIVE AL BAGAGLIO
TRASPORTI INTERNAZIONALI (Convenzione di Varsavia del
1929 e protocolli aggiuntivi)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato
(consegnato al momento dell’accettazione) il
passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea,
ad un risarcimento fino a 17 Diritti Speciali di
Prelievo (DSP)* - circa 24 Euro pari a circa Lit.
46.470 per chilogrammo - salvo il caso di maggiore
dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo
nel caso in cui si rilevi la responsabilità della
compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento
fino a 332 DSP* - circa 461 Euro pari a circa Lit.
892.000 - per passeggero.
TRASPORTI NAZIONALI (Codice della navigazione,
leggi e disposizioni successive)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il
passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea,
ad un risarcimento fino a 222,08 Euro (Lit. 430.000)
per ciascun bagaglio registrato, oppure fino a 6,20
Euro (Lit. 12.000) per chilogrammo, salvo il caso di
maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo
nel caso in cui si rilevi la responsabilità della
compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento
fino a 1007,09 Euro (Lit. 1.950.000) per passeggero.
MODALITA’ PER I RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO
La contestazione relativa al bagaglio registrato deve
essere scritta ed immediata all’atto della
riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva
avvenire e deve essere effettuata su appositi moduli (PIR
- Passenger Irregularity Reports), disponibili presso
l’assistenza bagagli, la compagnia aerea o il
gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla
compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla contestazione per i casi di
danneggiamento
entro 14 giorni dalla contestazione per i casi di
smarrimento
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro 7 giorni dalla contestazione per i casi di
danneggiamento
entro 21 giorni dalla contestazione per i casi di
smarrimento
I danni occulti devono essere denunciati alla
compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla riconsegna
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro 7 giorni dalla riconsegna
Reclami per danni al "bagaglio non
registrato":
il diritto al risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque
il passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è
stato determinato da causa imputabile alla compagnia
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dall'arrivo a destinazione
Reclami per danni al "bagaglio registrato":
il diritto al risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è
responsabile, a meno che non provi che essa, i suoi
dipendenti e preposti abbiano diligentemente adottato
tutte le misure necessarie e possibili per evitare il
danno)
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è
responsabile a meno che non provi che essa e i propri
ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le
misure necessarie e possibili per evitare il danno)
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI
INCIDENTE
(REGOLAMENTO COMUNITARIO 2027/97):
Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree
comunitarie non esistono limiti di responsabilità in
caso di incidenti nei confronti dei passeggeri per
danni da morte, ferite o lesioni personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800
Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la
compagnia comunitaria ha l’obbligo di pagare senza
poter addurre giustificazioni alla responsabilità
oggettiva.
La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi,
in proporzione al danno subito, entro quindici giorni
dall’identificazione dell’avente titolo
all’indennità. In caso di morte l’anticipo non
sarà inferiore a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro pari
a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per
ed entro l’Unione Europea e che non intendono
applicare tale sistema risarcitorio hanno l’obbligo
di informare i passeggeri di tale situazione
direttamente o tramite le agenzie, nonché di
illustrare loro il regime seguito. In tal caso la
responsabilità delle compagnie non comunitarie, che
imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata
(legge 274/88) a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro
pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale
e soggetti a fluttuazioni rispetto all’Euro
(utilizzata la quotazione del 1° febbraio 2001: 1 DSP
= 1,388 Euro)
GESTIONE DEI RECLAMI
Forma: fermo restando quanto specificatamente previsto
per i "viaggi tutto compreso" e per il
"bagaglio", il reclamo deve essere inoltrato
immediatamente agli uffici aeroportuali della
compagnia aerea o del suo rappresentante:
- verbalmente (anche telefonicamente)
- per nota scritta (in italiano o in una lingua
ufficiale della Unione Europea)
- per fax
- per posta elettronica
- alla segreteria telefonica
Le informazioni sulle modalità di reclamo devono
essere fornite:
- dal personale a contatto con l’utenza, che deve
risultare identificabile
- dal personale addetto al servizio di supporto alla
compilazione
- telefonicamente (numero di telefono riportato sul
biglietto e pubblicizzato in aerostazione)
- in occasione delle comunicazioni istituzionali
- via Internet
Diritto di riscontro al reclamo:
La compagnia aerea, o il suo rappresentante, deve:
- rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni
(da data protocollo interno)
- proporre la possibilità di una conciliazione
extragiudiziale
- elaborare un resoconto annuale di tutti i reclami
ricevuti, a disposizione degli utenti
Contenuto minimo del riscontro:
- data e luogo
- indicazione avvenuta ricezione
- termini previsti risoluzione reclamo
- identificazione struttura o persona incaricata
- indicazioni per ulteriori informazioni
- riassunto iter e possibilità di appello
Presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC) –via di Villa Ricotti 42
– 00161 Roma è istituito un gruppo di lavoro
permanente con il compito di verificare le azioni
poste in essere a tutela del passeggero e di procedere
all’aggiornamento della Carta dei Diritti in
occasione di variazioni normative nazionali,
comunitarie ed internazionali.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei
Diritti nonché eventuali contributi e suggerimenti da
parte dei passeggeri e degli operatori del settore
possono essere rivolti agli uffici delle Direzioni di
Circoscrizione Aeroportuale dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ubicati all’interno
dell’aeroporto.
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